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Come beneficiare dei periodi di transizione per gli IVD

Con l’introduzione dell’IVDR, il panorama normativo europeo ha subito un cambiamento significativo e, per favorire un’implementazione graduale, sono stati previsti dei periodi di transizione: scopriamo insieme quali sono le condizioni da rispettare per poterne beneficiare.

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Erica Tescari

Regulatory Affairs Executive

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Come beneficiare del periodo di transizione per gli IVD

Con l’introduzione del Regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR), il panorama normativo europeo ha subito un cambiamento significativo, mirato a garantire standard più elevati di sicurezza e qualità.

Tuttavia, per favorire un’implementazione graduale, sono stati previsti periodi di transizione per alcuni dispositivi già certificati secondo la Direttiva 98/79/CE (IVDD).

Questo articolo approfondisce le condizioni da rispettare per poter beneficiare di tali periodi transitori, fornendo una guida per i fabbricanti che si trovano a navigare in questo complesso quadro normativo.

Contesto legislativo

Il periodo di transizione è stato introdotto per consentire ai fabbricanti di adeguarsi alle nuove regole senza interrompere la disponibilità dei dispositivi medico-diagnostici in vitro sul mercato. Le tempistiche e i requisiti specifici dipendono da diversi fattori, come la classificazione del dispositivo secondo l’IVDR e la presenza di un certificato CE valido rilasciato sotto l’IVDD.

Gli IVD di classe A non sterili non beneficiano di un periodo di transizione e devono essere già conformi all’IVDR a partire dal 26 maggio 2022.

Per tutte le altre classi, secondo l’articolo 110 dell’IVDR, i dispositivi coperti da un certificato CE valido rilasciato da un organismo notificato sotto l’IVDD possono essere immessi o messi a disposizione sul mercato fino alla scadenza del certificato stesso e con un relativo periodo aggiuntivo di estensione che dipende dalla classe del dispositivo e dalla conformità a determinate condizioni di seguito elencate.

I nuovi dispositivi medico-diagnostici in vitro, indipendentemente dalla classe, invece, non beneficiano di alcun periodo di transizione e devono essere conformi all’IVDR a partire dal 26 maggio 2022.

Un nuovo dispositivo si riferisce a un dispositivo medico-diagnostico in vitro che viene immesso sul mercato per la prima volta e che non era precedentemente immesso sul mercato in conformità alla Direttiva 98/79/CEE.

In particolare, un dispositivo è considerato nuovo se:

  • non è mai stato registrato o commercializzato in conformità alla Direttiva IVDD;
  • è una versione completamente nuova, sviluppata ex novo, e non rappresenta una modifica di un dispositivo esistente certificato sotto IVDD;
  • non è stato immesso sul mercato europeo prima dell’entrata in vigore del Regolamento IVDR (26 maggio 2022).

Condizioni principali per il periodo di transizione:

  1. Certificato CE valido sotto IVDD e/o dichiarazione di conformità

Il dispositivo deve essere coperto da un certificato CE valido oppure da una dichiarazione di conformità rilasciata sotto la Direttiva 98/79/CE (IVDD) anteriormente al 26 maggio 2022. I certificati rilasciati sotto IVDD rimangono validi fino alla loro naturale scadenza, a meno che non siano stati ritirati o sospesi dall’organismo notificato.

  1. Nessuna modifica significativa al dispositivo

Durante il periodo transitorio, il dispositivo non deve subire modifiche significative in termini di progettazione o destinazione d’uso. Una modifica significativa potrebbe includere cambiamenti nei materiali, nella tecnologia, nei parametri di performance o nella destinazione d’uso, che potrebbero influire sulla sicurezza e sulle prestazioni del dispositivo. I dispositivi in questione devono continuare ad essere conformi alla direttiva 98/79/CE.

  1. Valutazione del rischio per la salute

I dispositivi non devono presentare un rischio inaccettabile per la salute o la sicurezza di pazienti, utilizzatori o altre persone o per altri aspetti della protezione della salute pubblica.

  1. Conformità agli obblighi applicabili dell’IVDR

Anche durante il periodo transitorio, i dispositivi devono rispettare i requisiti generali di sicurezza e prestazione previsti dall’IVDR.

Questo include l’implementazione di un sistema di gestione della qualità (QMS) conforme all’articolo 10 IVDR entro il 26 maggio 2025 e il rispetto delle nuove regole di sorveglianza post-market e vigilanza.

  1. Piano di transizione verso l’IVDR

I fabbricanti devono dimostrare di aver avviato il processo per conformarsi all’IVDR. Ciò include:

  • la presentazione di una domanda formale di registrazione a un organismo notificato da parte del fabbricante o del mandatario entro queste date:
  • 26 maggio 2025 per i dispositivi di classe D;
  • 26 maggio 2026 per i dispositivi di classe C;
  • 26 maggio 2027 per i dispositivi di classe B e per i dispositivi di classe A sterili;
  • la firma di un accordo scritto tra il fabbricante e un organismo notificato prima della data di scadenza del certificato CE IVDD, se questo era stato rilasciato dopo il 25 maggio 2017 e non era ancora scaduto al 9 luglio 2024, ed in ogni caso entro queste date:
  • 26 settembre 2025 per i dispositivi di classe D;
  • 26 settembre 2026 per i dispositivi di classe C;
  • 26 settembre 2027 per i dispositivi di classe B e per i dispositivi di classe A sterili.

In sintesi, i dispositivi per i quali la procedura di valutazione della conformità ai sensi della IVDD non richiedeva l’intervento di un organismo notificato, per i quali è stata redatta una dichiarazione di conformità IVDD anteriormente al 26 maggio 2022, e per i quali la procedura di valutazione della conformità a norma del regolamento IVDR richiede l’intervento di un organismo notificato, possono essere immessi sul mercato o messi in servizio fino alle date seguenti se sono rispettati i requisiti menzionati in precedenza:

  1. a) 31 dicembre 2027 per i dispositivi della classe D;
  2. b) 31 dicembre 2028 per i dispositivi della classe C;
  3. c) 31 dicembre 2029 per i dispositivi della classe B e per i dispositivi della classe A immessi sul mercato in condizioni di sterilità.

Implicazioni pratiche

Per beneficiare del periodo transitorio, i fabbricanti devono:

  • monitorare attentamente le scadenze dei certificati e pianificare il passaggio all’IVDR con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza del certificato IVDD;
  • collaborare attivamente con l’organismo notificato selezionato per IVDR fornendo tutte le informazioni necessarie per avviare il processo di certificazione secondo l’IVDR entro le date previste;
  • aggiornare il sistema di gestione della qualità adottando un QMS conforme ai requisiti dell’IVDR (articolo 10), integrando le nuove procedure di sorveglianza post-market e gestione del rischio entro il 26 maggio 2025.

Il documento di Q&AQ&A on practical aspects related to the implementation of the extended transitional period provided for in the IVDR, as amended by Regulation (EU) 2024/1860 of 13 June 2024 amending Regulations (EU) 2017/745 and (EU) 2017/746 as regards a gradual roll-out of Eudamed, the obligation to inform in case of interruption or discontinuation of supply, and transitional provisions for certain in vitro diagnostic medical devices” rilasciato dalla Commissione Europea a luglio 2024 è un utile approfondimento per sfruttare al meglio il tempo supplementare concesso dalla proroga del periodo transitorio per l’IVDR.

Per ulteriori approfondimenti è possibile fare riferimento anche ai seguenti documenti:

  • Q&A on practical aspects related to the implementation of Regulation (EU) 2023/607 amending Regulations (EU) 2017/745 and (EU) 2017/746 as regards the transitional provisions for certain medical devices and in vitro diagnostic medical devices – rev. 2 July 2024. Qui il link.
  • MDCG 2022-8 Regulation (EU) 2017/746 – application of IVDR requirements to ‘legacy devices’ and to devices placed on the market prior to 26 May 2022 in accordance with Directive 98/79/EC – May 2022. Qui il link.
  • MDCG 2022-6 Guidance on significant changes regarding the transitional provision under Article 110(3) of the IVDR – May 2022. Qui il link.
  • MDCG 2022-15 Guidance on appropriate surveillance regarding the transitional provisions under Article 110 of the IVDR with regard to devices covered by certificates according to the IVDD – September 2022. Qui il link.

Conclusioni

Il periodo di transizione offerto dall’IVDR rappresenta una sfida complessa che richiede una pianificazione meticolosa e un approccio esperto per rispettare le scadenze dettate dal regolamento. 

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Erica Tescari

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