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Pubblicità sanitaria

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi ordini delle professioni sanitarie dovranno essere funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari.

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Margherita Fort

Regulatory Affairs Manager

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È stato confermato l’emendamento, nella formulazione approvata dalla Camera dei Deputati, che regolamenta le “comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie – in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società operanti nel settore odontoiatrico”. L’emendamento prevede che queste comunicazioni potranno contenere unicamente le informazioni previste dalla Legge Bersani e le successive modifiche, informazioni “funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona ed al suo diritto ad una corretta informazione sanitaria”.

Questo il testo integrale:

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all’oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona ed al suo diritto ad una corretta informazione sanitaria. 

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