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MDCG 2022-5: i prodotti vegetali nei dispositivi medici

Se in un prodotto viene introdotta una sostanza che non è un medicinale vegetale, il prodotto sarà o meno un dispositivo medico in relazione alle altre sue caratteristiche: dovrà esercitare la sua azione principale per via non farmacologica, immunologica, metabolica – pur potendo contenere altre sostanze ancillari che agiscono in tal modo.

Il secondo capitolo della linea guida MDCG 2022-5 “Guidance on borderline between medical devices and medicinal products under Regulation (EU) 2017/745 on medical devices” tratta i prodotti vegetali, le definizioni a essi relative e fornisce l’interpretazione dell’inquadramento normativo di riferimento quando essi sono parte di un dispositivo medico.

Per comprendere appieno l’importanza di quanto la MDCG 2022-5 intende chiarire rispetto ai prodotti vegetali contenuti nei dispositivi medici, è utile ricordare che,  grazie alla crescente consapevolezza dell’efficacia dei rimedi a base di sostanze vegetali, il mercato relativo a questi tipi di prodotti è cresciuto sostanzialmente, sia nei casi in cui la sostanza vegetale è parte di un dispositivo medico, sia quando  è proposta come medicinale vegetale.

A testimoniarlo ci pensano i numeri dello studio condotto da Future Market Insights (FMI), secondo cui le entrate del mercato dei medicinali a base di erbe sono arrivate a totalizzare 171,62 miliardi di dollari nel 2021.

Si prevede che le vendite complessive di medicinali a base di erbe dovrebbero raggiungere i 360,35 miliardi di dollari entro il 2031.

Le definizioni

Il capitolo 2 della guida si apre con le definizioni di medicinale vegetale e medicinale vegetale tradizionale secondo la Direttiva 2001/83/CE.

Medicinale vegetale: “ogni medicinale che contenga esclusivamente come principi attivi una o più sostanze vegetali o uno o più preparati vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad uno o più preparati vegetali.”

Medicinale vegetale tradizionale: “medicinale vegetale che risponda ai requisiti di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1.

È istituita una procedura di registrazione semplificata (in seguito denominata «registrazione fondata sull’impiego tradizionale») per i medicinali vegetali che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

  1. a) le indicazioni sono esclusivamente quelle appropriate per i medicinali vegetali tradizionali che, in virtù della loro composizione e del loro scopo, sono destinati ad essere utilizzati senza controllo medico per necessità di diagnosi, di una prescrizione o per il controllo del trattamento;
  2. b) ne è prevista la somministrazione solo in una determinata concentrazione e posologia;
  3. c) si tratta di un preparato per uso orale, esterno e/o inalatorio;
  4. d) è trascorso il periodo di impiego tradizionale di cui all’articolo 16 quater, paragrafo 1, lettera c);
  5. e) i dati relativi all’impiego tradizionale del medicinale sono sufficienti; in particolare, il prodotto ha dimostrato di non essere nocivo nelle condizioni d’uso indicate e i suoi effetti farmacologici o la sua efficacia risultano verosimili in base all’esperienza e all’impiego di lunga data.”

Le monografie di riferimento

Per comprendere se la sostanza integrata nel dispositivo sia un medicinale vegetale o un medicinale vegetale tradizionale, è possibile fare riferimento alle diverse  monografie disponibili relative ad alcune sostanze e preparazioni vegetali.

L’unica ad avere valore legale è quella realizzata dall’EMA Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC); ve ne sono poi altre, consultabili qualora nella monografia dell’EMA non si trovi la sostanza di proprio interesse: la German Commission E monographs, la monografia di ESCOP (European Scientific Cooperation on Pytotherapy) e quella del WHO (World Health Organization).

La guida, tuttavia, dà un’ulteriore indicazione: se la sostanza non è presente in alcune di queste monografie, non significa che essa non sia un medicinale vegetale.

In questo caso, il suo meccanismo d’azione deve essere esaminato attentamente e definito con precisione. Solo dopo questa attività, si potrà decidere definitivamente se la sostanza è, o non è, un medicinale vegetale.

Se in un prodotto viene introdotta una sostanza che non è un medicinale vegetale, il prodotto sarà o meno un dispositivo medico in relazione alle altre sue caratteristiche: dovrà esercitare la sua azione principale per via non farmacologica, immunologica, metabolica – pur potendo contenere altre sostanze ancillari che agiscono in tal modo.

Se in un prodotto viene introdotta una sostanza che è un medicinale vegetale e il meccanismo principale d’azione del prodotto è dato dall’azione del medicinale vegetale, il prodotto sarà un medicinale vegetale. 

Se l’azione principale del prodotto è invece esercitata per via non farmacologica, immunologica, metabolica, ma il medicinale vegetale agisce come tale sul corpo umano con azione non ancillare a quella principale del prodotto, il prodotto sarà nuovamente un medicinale vegetale. 

Se l’azione del medicinale vegetale è, invece, ancillare – con meccanismo farmacologico, immunologico o metabolico – il prodotto sarà un dispositivo di classe III secondo la regola 14 dell’Allegato VIII dell’MDR; se il medicinale vegetale è invece in uno stato o quantità tali da non potere esercitare alcuna azione, il prodotto sarà un dispositivo medico la cui classe sarà decisa in relazione alla corretta applicazione delle altre regole di classificazione.

La valutazione dovrà essere estesa, chiaramente, a tutte le sostanze vegetali introdotte nel prodotto – qualora queste fossero più di una.

In termini assoluti, ai fini regolatori possiamo dire che non conta l’origine della sostanza (che sia chimica o vegetale), ma conta l’azione che essa esercita.

In caso di dubbio, se non è chiaro quale sostanza sia responsabile dell’azione principale prevista dal prodotto il prodotto sarà considerato un medicinale.

Come fare per agire correttamente?

È bene che il fabbricante, quando è ancora in fase di progettazione del dispositivo medico a base di sostanze vegetali, si rivolga a un team di consulenti esperti. Le competenze richieste per una valutazione adeguata, sia di pura ricerca e sviluppo, ma anche di sostenibilità economica, sono infatti molteplici: non solo di natura regolatoria, ma anche nell’ambito della farmacologia, della tossicologia, della conduzione di test pre-clinici, nella progettazione di studi clinici. Solo grazie a questo insieme di competenze sarà possibile  inquadrare in modo preciso il panorama normativo entro cui agire e, di conseguenza, scegliere la strada corretta per poi immettere in commercio il prodotto.

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Sara Guidi-Colombi

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