Premessa
Prima di addentrarci nel mondo delle polizze assicurative, è bene chiarire alcuni aspetti rilevanti nel campo degli studi clinici e delle sperimentazioni cliniche, che saranno poi utili a capire l’applicabilità della legislatura in merito.
A tal proposito, è importante definire cosa si intende esattamente per studio clinico e per sperimentazione clinica, conformemente al Regolamento (EU) n. 536/2014 sulle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano.
Per studio clinico (clinical study) si intende una qualsiasi indagine effettuata in relazione a soggetti umani volta a:
- scoprire o verificare gli effetti clinici, farmacologici o altri effetti farmacodinamici di uno o più medicinali;
- identificare eventuali reazioni avverse di uno o più medicinali; oppure
- studiare l’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l’eliminazione di uno o più medicinali, al fine di accertare la sicurezza e/o l’efficacia di tali medicinali.
Per sperimentazione clinica (clinical trial) si intende uno studio clinico che soddisfa una delle seguenti condizioni:
- l’assegnazione del soggetto a una determinata strategia terapeutica è decisa anticipatamente e non rientra nella normale pratica clinica dello Stato membro interessato;
- la decisione di prescrivere i medicinali sperimentali e la decisione di includere il soggetto nello studio clinico sono prese nello stesso momento; o
- sono applicate ai soggetti procedure diagnostiche o di monitoraggio aggiuntive rispetto alla normale pratica clinica.
Per definizione, potremo quindi dire che tutte le sperimentazioni cliniche sono studi clinici, ma non tutti gli studi clinici sono sperimentazioni cliniche. I restanti studi clinici sono difatti studi non interventistici (osservazionali).
La stipula di polizze assicurative nella sperimentazione clinica: il quadro normativo di riferimento in Italia e in Europa
L’articolo 2050 del Codice Civile
Le definizioni di studio clinico e sperimentazione clinica ci permettono di capire meglio quello che è il quadro normativo che regola tali attività nel nostro Paese. In Italia, ai sensi dell’art. 2050 del Codice Civile (c.c.), l’attività esercitata nell’ambito di una sperimentazione clinica può essere qualificata come pericolosa, in quanto comporta una rilevante possibilità di verificarsi di eventi dannosi. È definita pericolosa, infatti, un’attività che comporta una significativa probabilità di danno, sia per la sua natura che per i mezzi usati, la cui pericolosità è intrinseca nell’attività stessa che pertanto presenta una potenzialità lesiva. La sperimentazione clinica, sia per la sua natura che per i mezzi utilizzati – cioè l’uso di trattamenti o farmaci i cui effetti sull’essere umano sono ignoti o comunque non ancora sufficientemente conosciuti e quindi potenzialmente lesivi – rientra tra tali attività, in quanto la pericolosità è insita nell’attività di sperimentazione clinica stessa, che si presenta come attività potenzialmente lesiva a causa delle scarse conoscenze scientifiche sui trattamenti utilizzati.
L’art. 2050 c.c. stabilisce anche la presenza di una responsabilità per chi esercita un’attività pericolosa, stabilendo che chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa […] è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Questo significa che, in caso di danni durante la sperimentazione clinica, i soggetti coinvolti nella stessa (promotore, medici, struttura sanitaria in cui si svolge la sperimentazione, comitato etico) devono dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno, sulla base delle conoscenze disponibili al momento della sperimentazione.
Il Decreto Ministeriale (D.M) 14.07.2009
Essendo la sperimentazione clinica considerata un’attività pericolosa, in Italia, è previsto l’obbligo di una copertura assicurativa. Tale obbligo è disciplinato dal D.M. 14.07.2009 – Requisiti minimi richiesti per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali.
Questo decreto impone al promotore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa che garantisca la copertura per eventuali danni causati ai pazienti durante la sperimentazione. Tale polizza deve essere provata da un certificato assicurativo che faccia esplicito riferimento allo studio interventistico proposto, e questo deve essere presentato dal promotore al comitato etico competente. Nel caso di sperimentazioni multicentriche ogni centro partecipante deve possedere una propria copertura assicurativa.
La polizza assicurativa, come riportato nell’art.1 comma 2 del D.M., deve garantire specifica copertura al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall’attività di sperimentazione, per l’intero periodo della stessa, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e del promotore, senza esclusione dei danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabili a negligenza, imprudenza o imperizia, purché si manifestino nei periodi di tempo indicati nello stesso decreto. Il decreto, pertanto, estende la copertura assicurativa anche ai fatti derivanti dalla responsabilità dello sperimentatore (e non solo del promotore) ed ai fatti accidentali. Non solo, nel D.M. è riportato l’obbligo di estendere la copertura assicurativa anche ai danni che possono manifestarsi successivamente alla conclusione della sperimentazione, con un periodo minimo di copertura postuma di 24 mesi per la manifestazione dei danni e di 36 mesi per la presentazione delle richieste di risarcimento, con una estensione fino ai 10 anni per le sperimentazioni particolarmente rischiose, come quelle su minori o riguardanti terapie geniche.
Degno di nota è l’articolo 4 del D.M., relativo all’applicabilità di tale decreto; esso, infatti, definisce la non applicabilità del D.M. agli studi non interventistici, ossia esonera gli studi osservazionali dall’obbligo di stipulare la polizza assicurativa e, quindi, implicitamente circoscrive l’obbligo alle sole sperimentazioni cliniche (per loro natura interventistiche), distinguendo dunque le sperimentazioni che comportano interventi diretti sui pazienti e studi che si limitano a osservare i pazienti senza intervenire attivamente.
Il Regolamento (EU) n. 536/2014
Come accennato all’inizio dell’articolo, in Europa, le sperimentazioni cliniche sono disciplinate dal Regolamento (EU) n. 536/2014 sulle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano, entrato in vigore il 31 gennaio 2022, che ha abrogato la Direttiva 2001/20/CE, già recepita nell’ordinamento italiano con il D.lgs. n. 211/2003. Tale Regolamento, all’art. 76, dedito al Risarcimento danni riporta che:
- Gli Stati membri garantiscono l’esistenza di sistemi di risarcimento dei danni subiti da un soggetto a causa della partecipazione a una sperimentazione clinica condotta nel loro territorio sotto forma di assicurazione, garanzia o di meccanismi analoghi che siano equivalenti, quanto a finalità, e commisurati alla natura e portata del rischio.
- Il promotore e lo sperimentatore utilizzano i sistemi di cui al paragrafo 1 nella forma adeguata per lo Stato membro interessato in cui è condotta la sperimentazione clinica.
Il Regolamento, all’articolo 95, fa salvo il diritto nazionale e dell’Unione in merito alla responsabilità civile e penale di un promotore o di uno sperimentatore, per cui le responsabilità del promotore e dello sperimentatore sono regolate dal diritto interno nazionale, ossia dal D.M. 14.07.2009 sopra argomentato.
Il quadro normativo di riferimento per i dispositivi medici: il Regolamento (EU) n. 745/2017
Finora, abbiamo analizzato il quadro normativo concernente le polizze assicurative nelle sperimentazioni cliniche, che quindi prevedono l’utilizzo di medicinali. È doveroso, per completezza di informazione, dedicare uno spazio anche al quadro normativo che disciplina il risarcimento danni nel caso in cui nella sperimentazione siano utilizzati dispositivi medici e non medicinali. In questo caso, il quadro normativo a cui riferirsi è il Regolamento (EU) n. 745/2017, relativo ai dispositivi medici, entrato in vigore il 5 aprile 2017.
Conformemente ad esso, un’indagine clinica (clinical investigation) è una qualsiasi indagine sistematica cui partecipano uno o più soggetti umani, volta a valutare la sicurezza o le prestazioni di un dispositivo.
Il Regolamento disciplina il risarcimento danni all’art. 69, riportando che:
- Gli Stati membri garantiscono l’esistenza di sistemi di risarcimento dei danni subiti da un soggetto a causa della partecipazione a un’indagine clinica condotta nel loro territorio sotto forma di assicurazione, garanzia o di meccanismi analoghi che siano equivalenti, quanto a finalità, e commisurati alla natura e portata del rischio.
- Lo sponsor e lo sperimentatore utilizzano i sistemi di cui al paragrafo 1 nella forma adeguata per lo Stato membro in cui è condotta l’indagine clinica.
Pertanto, come per i medicinali, anche per i dispositivi medici vige l’obbligo di copertura assicurativa per i soggetti coinvolti in un’indagine clinica.
Conclusioni
In conclusione, la normativa italiana, in combinazione con quella europea, impone un rigoroso sistema di responsabilità e protezione assicurativa per le sperimentazioni e le indagini cliniche. Attraverso l’obbligo di stipulare polizze assicurative conformi a criteri elevati, si garantisce che i pazienti siano adeguatamente tutelati e risarciti in caso di danni. Anche le più recenti linee guida sulla buona pratica clinica – le ICH E6 (R3) Guideline on Good Clinical Practice (GCP), che rappresentano lo standard internazionale di etica e di qualità scientifica per progettare, condurre, registrare e relazionare gli studi clinici che coinvolgano soggetti umani, sottolineano l’importanza della copertura assicurativa, richiedendo ai promotori di garantire protezione legale e finanziaria agli sperimentatori e alle istituzioni coinvolte, evidenziando la centralità della tutela dei pazienti nelle sperimentazioni e nelle indagini cliniche.
Referenze
- REGULATION (EU) No 536/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC.
- M. 14 luglio 2009 – Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali. Aggiornato al 16/12/2014
- DIRETTIVA 2001/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 aprile 2001 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.
- DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. 211. Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico.
- Blog dell’avvocato Pandolfini, esperto di diritto farmaceutico. Link: https://diritto-farmaceutico.it/sperimentazione-cliniche-responsabilita-risarcimento-danni/).
- ICH E6 (R3) Guideline on good clinical practice (GCP) – Step 2b. May 2023.