Un decreto firmato dal viceministro della Salute Pierpaolo Sileri lo scorso 6 ottobre ha abolito l’obbligo di autorizzazione per fare pubblicità ai preservativi. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 novembre, il decreto entrerà in vigore tra dieci giorni a partire dal 30 novembre.
Positivo il commento di Laura Savarese, direttore Regulatory & Medical Affairs per il Sud Europa della Durex. “Riconoscere l’esclusione dei preservativi dall’attuale iter autorizzativo favorisce l’azione di contrasto alle infezioni a trasmissione sessuale”. Proprio la Durex, in passato, ha visto i suoi comunicati pubblicitari non approvati o modificati, vanificando – talvolta – la portata comunicativa del messaggio.
La questione, sebbene chiara ai tecnici da tempo, è stata portata all’attenzione della cronaca e della politica circa un anno fa dalla deputata Gilda Sportiello del Movimento 5 Stelle e dal deputato Riccardo Magi di +Europa che ne hanno discusso di fronte alla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. La disponibilità di Sileri era giunta già a gennaio sotto forma di risposta a due interrogazioni parlamentari.
Questo intervento “minuto”, come lo definisce lo stesso viceministro, ha, in realtà, un carattere profondamente innovativo. Ribalta il principio generale che regola la pubblicità sui dispositivi medici. Non è l’azienda che deve ottenere il placet dal ministero, ma è quest’ultimo che deve intervenire se ravvisa un rischio per la salute pubblica. In questo modo, sempre sotto l’attenta vigilanza e controllo del ministero, si libera il potenziale sociale di un dispositivo medico – il preservativo – noto a tutti. Maggiore prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili grazie all’azione di messaggi pubblicitari intesi anche per informare l’utente.
Questo passo (davvero “minuto” se si guarda alla galassia dei dispositivi medici) può far sperare per un cambio di paradigma anche per altre, selezionate categorie di dispositivi medici.
Il decreto – qui il link alla Gazzetta Ufficiale
1. La pubblicità dei profilattici non necessita di autorizzazione del Ministero della salute.
2. Resta ferma la facoltà per i fabbricanti e distributori di avvalersi della procedura di autorizzazione di cui all’art. 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.
3. Il Ministero della salute, qualora una pubblicità di profilattici presenti informazioni dalle quali può derivare un rischio per la salute dei consumatori: a) ordina l’immediata cessazione della pubblicità; b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Ministero.