Skip to content

L’articolo 16 del Regolamento 2017/745 – Parte 2

Proseguiamo con la trattazione dell’articolo 16 del Regolamento 2017/745 (MDR), approfondendo i commi 3 e 4, sugli obblighi degli importatori e distributori che eseguano attività di riconfezionamento o rietichettatura di dispositivi medici.

 

Picture of Sara Simoncioni

Sara Simoncioni

Regulatory Affairs Executive
MDR Art. 16

Come accennato nel recente articolo (disponibile a questo link), gli importatori e distributori di dispositivi medici che effettuino attività di riconfezionamento o rietichettatura (repackaging o relabeling) ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettere a) e b) – di seguito art.16(2) –, pur non essendo soggetti agli stessi obblighi dei fabbricanti, devono adempiere a specifici requisiti che vengono illustrati nei commi 3 e 4 dell’articolo 16.

Il comma 3 prescrive infatti che un distributore o un importatore che effettui una qualsiasi delle attività di riconfezionamento o rietichettatura previste dall’art.16(2) debba indicare sul dispositivo o, qualora ciò sia impossibile, sul suo confezionamento o in un documento che accompagna il dispositivo, l’attività svolta insieme al proprio nome, denominazione commerciale o marchio registrato, alla sede e all’indirizzo presso cui può essere contattato, in modo tale da poter essere localizzato.

Il comma 3 prosegue inoltre indicando che i distributori e gli importatori debbano disporre di un sistema di gestione della qualità (SGQ) comprendente procedure destinate a garantire:

  • che la traduzione delle informazioni sia esatta e aggiornata;
  • che le attività di riconfezionamento o rietichettatura da essi svolte siano realizzate con mezzi e in condizioni tali da preservare lo stato originale del dispositivo e che il confezionamento del dispositivo riconfezionato non sia difettoso, di scarsa qualità o poco curato;
  • che essi ricevano pronta comunicazione delle eventuali azioni correttive adottate dal fabbricante in relazione al dispositivo in questione al fine di rispondere a problemi di sicurezza o per renderlo conforme al Regolamento.

Il comma 4 riguarda invece le segnalazioni che i distributori e gli importatori sono tenuti ad effettuare, rispettivamente a fabbricante ed autorità competente/i, in merito alla loro attività e la certificazione per il loro SGQ che devono ottenere da un organismo notificato (ON) appropriato.

 Almeno 28 giorni prima di procedere alla messa a disposizione sul mercato del dispositivo rietichettato o riconfezionato ai sensi dell’art.16 (2), i distributori o gli importatori che svolgono tali attività informano il fabbricante e l’autorità competente dello Stato membro in cui intendono mettere a disposizione il dispositivo dell’intenzione di renderlo disponibile rietichettato o riconfezionato e, su richiesta, forniscono un campione o un modello del dispositivo rietichettato o riconfezionato, comprese le eventuali etichette e istruzioni per l’uso tradotte.

 

Sempre entro il termine di 28 giorni prima della messa a disposizione sul mercato, il distributore o l’importatore presenta all’autorità competente un certificato, rilasciato da un organismo notificato e designato per la tipologia di dispositivi oggetto delle attività di riconfezionamento o rietichettatura, in cui si attesta che il sistema di gestione della qualità del distributore o dell’importatore è conforme alle prescrizioni di cui al comma 3.

 

Dall’uscita del Regolamento, questi due commi, densi di concetti e requisiti, sono stati oggetto di numerose domande alla Commissione Europea da parte degli attori coinvolti, a cui il Medical Device Coordination Group (MDCG) ha tentato di rispondere attraverso l’emissione di due linee guida, rispettivamente nell’agosto e ottobre 2021.

 

La MDCG 2021-23 “Guidance for notified bodies, distributors and importers on certification activities in accordance with Article 16(4) of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746” (August 2021) si concentra principalmente sulle attività che gli organismi notificati (ON) sono chiamati a svolgere per certificare che il sistema di gestione della qualità del distributore o dell’importatore sia conforme ai requisiti dell’art.16(3). Tuttavia, questo documento fornisce anche alcuni chiarimenti sul sistema di gestione della qualità che distributori e importatori devono istituire e che gli ON sono tenuti a valutare.

 

La seconda linea guida, la MDCG 2021-26 Questions and Answers on repackaging & relabelling activities under Article 16 of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746” (October 2021), strutturata sottoforma di domande e risposte, è invece volta ad orientare gli operatori economici che svolgono le attività di riconfezionamento o rietichettatura menzionate all’art. 16 (2) e a fornire chiarimenti circa gli obblighi che ad essi competono ai sensi degli art. 16(3) e 16(4).

 

I chiarimenti offerti in questa linea guida riguardano, ad esempio:

  • gli operatori a cui si applicano gli articoli 16(2), (3) e (4);
  • l’esclusione dei “legacy devices” dall’applicazione degli articoli 16(3) e (4);
  • quali informazioni dovrebbero essere inviate ai fabbricanti e alle autorità competenti in accordo all’articolo 16(4) e quando effettuare questa notifica;
  • il fatto che anche le attività di rietichettatura e/o riconfezionamento eseguite sui dispositivi di classe I comportino la certificazione del SGQ dell’importatore o distributore da parte di un ON.

Chiunque sia coinvolto in queste attività, sia esso un importatore o un distributore, un organismo notificato, ma anche un’autorità competente o un fabbricante, dovrebbe tenere in considerazione quanto riportato in queste linee guida di fondamentale importanza per interpretare correttamente i nuovi requisiti imposti dal Regolamento in materia di  riconfezionamento e rietichettatura. In caso di ulteriori dubbi interpretativi o nell’implementazione dei nuovi requisiti, per gli operatori economici potrebbe essere utile richiedere l’affiancamento di un professionista con competenze trasversali di regolatorio e qualità.

Picture of Sara Simoncioni

Sara Simoncioni

Regulatory Affairs Executive

I nostri servizi associati a questo tema

Iscriviti alla newsletter di Clariscience

Articoli consigliati

L’articolo 22 dell’MDR, che disciplina la fabbricazione, la sterilizzazione e la commercializzazione di sistemi e kit procedurali, rappresenta un pilastro…
Secondo quanto indicato all’articolo 110 del IVDR sulle disposizioni transitorie, la condizione essenziale da rispettare per immettere sul mercato o…
Quali sono i requisiti per l’immissione in commercio dei dispositivi medici su misura (custom made)? Le tecnologie di produzione non…
La sottomissione elettronica di una De Novo Classification Request è il primo passo da compiere per l’ingresso negli USA di…

Desideri avere maggiori informazioni sui nostri servizi?

SERVIZI

Desideri avere maggiori informazioni sui nostri servizi.

ABOUT US

Corporate

Scopri quali sono i valori alla base della nostra azienda, l’ecosistema all’interno del quale operano le persone che lavorano con noi, l’approccio che adottiamo nel rapporto con il cliente e le iniziative liberali selezionate e sostenute negli anni.

Work with us

Informati su eventuali posizioni aperte, invia la tua candidatura spontanea e scopri quali sono le caratteristiche dei profili professionali di chi già lavora con noi.

Programma segnalatori

Se operi nel settore life science, c’è una nuova opportunità che ti aspetta. Partecipando al Clariscience Referral Program potrai mettere a frutto economicamente la tua esperienza e la tua rete di contatti.

Desideri avere maggiori informazioni sui nostri servizi?