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L’articolo 16 del Regolamento 2017/745 – Parte 1

Il riconfezionamento e la rietichettatura di dispositivi medici sono attività comuni nel settore sanitario, ma è importante comprendere le regole che le governano per garantire la sicurezza dei pazienti ed assicurare la conformità dei dispositivi alla normativa vigente.

Immagine di Sara Simoncioni

Sara Simoncioni

Regulatory Affairs Executive

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Etichettatura DM

L’ Articolo 16 “Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori, ai distributori o ad altre persone” è una delle novità introdotte dal Regolamento 2017/745 (MDR) che non trova un corrispettivo nella precedente Direttiva 93/42/CEE (MDD).

In questo articolo, ci soffermeremo sui primi due commi dell’articolo 16.

Ai sensi dell’MDR (Art. 2(30), il “fabbricante” è la persona fisica o giuridica che fabbrica o rimette a nuovo un dispositivo oppure lo fa progettare, fabbricare o rimettere a nuovo, e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio commerciale.

Il comma 1 dell’art.16 definisce quali azioni/operazioni compiute sul dispositivo medico portano un diverso soggetto, quale un distributore, un importatore o un’altra persona fisica o giuridica a configurarsi come “fabbricante” e quindi ad assumerne i suoi obblighi.

Ciò accade se un distributore, un importatore o un’altra persona fisica o giuridica:

  1. a) mette un dispositivo a disposizione sul mercato con il proprio nome, la propria denominazione commerciale o il proprio marchio registrato, tranne nei casi in cui un distributore o un importatore conclude un accordo con un fabbricante in base al quale il fabbricante è indicato come tale sull’etichetta ed è responsabile del rispetto degli obblighi che incombono ai fabbricanti a norma del presente regolamento;
  2. b) modifica la destinazione d’uso di un dispositivo già immesso sul mercato o messo in servizio;
  3. c) modifica un dispositivo già immesso sul mercato o messo in servizio in modo tale che la sua conformità alle prescrizioni applicabili possa risultare compromessa.

Il comma 1 non si applica ai soggetti che montano o adattano per un paziente specifico un dispositivo già presente sul mercato senza modificarne la destinazione d’uso.

 

Il comma 2 dell’art. 16 specifica i casi in cui determinate attività di importatori e distributori non sono considerate modifiche di un dispositivo che potrebbero influenzarne la conformità ai requisiti applicabili, ai sensi del punto c) del comma 1. In tali casi, importatori e distributori non assumono gli obblighi del fabbricante.

Questi casi includono:

  1. la fornitura di ulteriori informazioni o la traduzione delle informazioni fornite dal fabbricante comprese le Istruzioni per l’uso (IFU), necessarie per commercializzare il dispositivo nello Stato membro interessato. Tale attività è nota anche con il nome di “rietichettatura” o (relabelling).
  2. le modifiche del confezionamento esterno di un dispositivo già immesso sul mercato, compresa la modifica delle dimensioni del confezionamento, se il riconfezionamento è necessario per commercializzare il dispositivo nello Stato membro in questione e se è effettuato in condizioni tali da non alterare lo stato originale del dispositivo. […]” Questa seconda attività è nota anche come riconfezionamento o repackaging.

Ma in riferimento a queste attività, cosa si intende per “necessarie per commercializzare” il dispositivo nello Stato membro interessato?

Questa domanda trova risposta nella linea guida MDCG 2021-26 – Questions and Answers on repackaging & relabelling activities under Article 16 of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746 emessa nell’ottobre 2021 allo scopo di orientare gli operatori economici che svolgono una qualsiasi delle attività menzionate all’articolo 16, comma 2, lettere a) e b), in materia di rietichettatura e riconfezionamento dei dispositivi.

La MDCG 2021-26 specifica che “necessario per la commercializzazione” si riferisce alle condizioni che dovrebbero essere soddisfatte per commercializzare il dispositivo in quello Stato membro. Se sia necessaria un’attività di rietichettatura o riconfezionamento, dovrebbe essere analizzato caso per caso.

Esempi delle condizioni sopra menzionate possono includere:

  • requisiti linguistici nazionali per le informazioni sul dispositivo fornite dal fabbricante;
  • la necessità di fornire in una nuova confezione, un determinato numero di dispositivi diverso dal numero di dispositivi forniti nella confezione originale dal fabbricante, per ragioni come:
  • fornire confezioni di dimensioni adeguate alle esigenze delle istituzioni sanitarie di quello Stato membro;
  • pratiche nazionali che autorizzano solo una determinata dimensione di imballaggio;
  • norme di assicurazione sanitaria che subordinano il rimborso delle spese mediche alle dimensioni dell’imballaggio;
  • pratiche consolidate di prescrizione medica.

Un’altra Q&A interessante nella linea guida è quella che precisa cosa si intenda per “modifica delle dimensioni del confezionamento”. Essa chiarisce che il frazionamento da parte di un importatore o distributore di grandi quantità di dispositivi (ricevuti ad esempio in un container o grosso imballo di spedizione) in quantità più piccole di dispositivi (ad esempio colli, lotti o singole unità nel loro confezionamento esterno – quello con cui viene messo a disposizione dell’utente finale come previsto dal fabbricante) non rientra in un’attività di “rietichettatura” o di “riconfezionamento” nell’ambito di applicazione dell’articolo 16 (2), a condizione che il confezionamento esterno del dispositivo in questione, non venga compromesso.

Un ulteriore importante chiarimento offerto dalla linea guida riguarda le ulteriori informazioni che l’importatore o il distributore può fornire durante l’esecuzione delle attività di rietichettatura e/o riconfezionamento, in particolare quelle relativa alla tracciabilità. È assolutamente essenziale che il numero di lotto del fabbricante non venga modificato e continui ad apparire sull’etichetta; tuttavia ulteriori informazioni sui dispositivi rietichettati o riconfezionati possono essere fornite dall’importatore o dal distributore per maggiore chiarezza e per garantire la tracciabilità di tali dispositivi.

Si rimanda alla lettura della linea guida completa per i dettagli e altre domande interessanti.

Infine, è importante ricordare che, pur non assumendo gli obblighi dei fabbricanti, agli importatori e distributori che effettuino le attività di re packaging o relabeling ai sensi dell’art.16 (2) sono richiesti ulteriori adempimenti, descritti nei commi 3 e 4 dell’articolo 16, riguardanti l’SGQ (sistema di gestione della qualità) e le comunicazioni da inviare a fabbricante e Autorità Competente, a cui riserveremo un approfondimento dedicato.

L’articolo 16 del Regolamento 2017/745 disciplina misure importanti per garantire la sicurezza dei dispositivi medici sul mercato. Gli operatori economici che eseguono attività di riconfezionamento e rietichettatura devono comprendere le regole di questo articolo e adottare misure appropriate per garantire la conformità.

Immagine di Sara Simoncioni

Sara Simoncioni

Regulatory Affairs Executive

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