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Gli attori di uno studio clinico sui dispositivi medici: lo Sperimentatore

Lo sperimentatore gestisce operativamente l’indagine clinica presso il centro sperimentale, dal consenso informato alla raccolta dei dati, assicurando conformità, sicurezza dei soggetti e affidabilità dei risultati.

Immagine di Elena Zucchini

Elena Zucchini

Medical Writing & Scientific Communication Executive, Ph.D.

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Lo sperimentatore, nella sua più classica definizione di “colui che sperimenta”, potrebbe rimandarci quasi automaticamente a concetti che includono il tentare, provare. Beh, nel mondo degli studi clinici sui dispositivi siamo ben lontani dall’idea dello “scienziato pazzo” che procede per tentativi e, in questo articolo, cercheremo di riassumere il ruolo e le importanti responsabilità dello sperimentatore secondo MDR e la ISO 14155.


Lo Sperimentatore secondo MDR

Secondo il Regolamento UE 2017/745 (MDR), lo sperimentatore è una persona responsabile della conduzione di un’indagine clinica presso un sito di indagine clinica. In linea con quanto visto in un articolo precedente dedicato alla figura dello sponsor, il Regolamento non dedica un articolo o un allegato alla sola figura dello sperimentatore ma, piuttosto, dissemina le informazioni in merito al suo ruolo e responsabilità nelle sezioni dedicate alle indagini cliniche (articoli da 62 a 82 e l’allegato XV).

Lo sperimentatore ricopre quindi un ruolo cruciale nell’attuazione pratica degli studi clinici presso il sito d’indagine; difatti, insieme allo sponsor, può essere considerato il co-responsabile della tutela dei soggetti partecipanti all’indagine clinica e della solidità e affidabilità dei dati raccolti. Vista l’importanza del suo ruolo, lo stesso regolamento specifica come lo sperimentatore debba avere adeguate competenze scientifiche, di buona pratica clinica ed esperienza nel campo dell’assistenza dei pazienti – tipicamente un medico non propriamente alle prime armi e con precedente esperienza in ricerca clinica – e come debba essere formato sull’uso corretto del dispositivo.

Oltre a dover revisionare, approvare e firmare sia il protocollo clinico (CIP) che il relativo report (CIR), lo sperimentatore ha la grande responsabilità di gestire la raccolta dei dati, inclusi gli eventi avversi, e il delicato processo di consenso informato, riservando una particolare attenzione ai soggetti incapaci e ai minori. Così come lo sponsor con i documenti di sua competenza, anche lo sperimentatore dovrà registrare, elaborare, gestire e conservare le informazioni sull’indagine clinica di cui è responsabile, tutelando la riservatezza dei dati dei soggetti in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Allo stesso tempo, lo sperimentatore dovrà consentire l’accesso ai documenti per la loro verifica in fase di monitoraggio, audit, revisione da parte del comitato etico o in caso di ispezioni da parte delle autorità regolatorie.


Lo Sperimentatore secondo la ISO 14155

Come atteso in vista della sua prossima armonizzazione, sia dal punto di vista della definizione che delle responsabilità attribuite allo sperimentatore, la ISO 14155 è sostanzialmente sovrapponibile a quanto previsto dal Regolamento ma, per sua natura, approfondisce in maniera dettagliata questi aspetti.

In merito alla sua definizione, aggiunge il dettaglio di come, nel caso in cui lo studio clinico sia condotto da un team, lo sperimentatore principale sia il responsabile della formazione e supervisione di tutti i membri del centro che partecipano alla conduzione dello studio. Difatti, in tutto il testo ci si riferisce a questa figura con il termine di Principal Investigator (PI), il quale può delegare alcune attività seppur restandone sempre il responsabile ultimo.

Secondo la ISO 14155, tra le responsabilità operative del PI rientrano l’accettazione formale del CIP e la conferma di aver ricevuto e compreso l’Investigator’s Brochure (IB), nonché la definizione, insieme allo sponsor e alla Clinical Research Organization (CRO) quando coinvolta, di un chiaro agreement sulla ripartizione delle responsabilità. Il PI deve inoltre garantire la corretta conduzione dell’intero processo di consenso informato ed è responsabile della registrazione accurata degli eventi avversi e delle device deficiencies, così come della gestione, tracciabilità e rendicontazione del dispositivo. Deve consentire l’accesso alla documentazione del centro per attività di ispezione, monitoraggio e audit, e provvedere alla conservazione ordinata e sicura di tali documenti. Infine, il PI è tenuto a verificare la completezza e l’accuratezza dei dati riportati nei Case Report Form (CRF), firmandoli, e a esaminare criticamente il CIR finale dell’indagine, fornendo eventuali commenti e sottoscrivendolo.

Questi, così come altri dettagli estremamente operativi, vengono forniti lungo tutto il testo della ISO 14155 e in un capitolo – il Capitolo 10 – dedicato alle responsabilità dello sperimentatore, strutturato come segue: 10.1 Disposizioni generali; 10.2 Qualifiche dello sperimentatore principale; 10.3 Requisiti del centro sperimentale; 10.4 Rapporti con il Comitato Etico; 10.5 Procedura di ottenimento del consenso informato; 10.6 Conformità al CIP; 10.7 Assistenza medica ai soggetti arruolati; 10.8 Segnalazione della sicurezza.

Conclusioni

Se nella precedente puntata ci siamo concentrati sullo sponsor come regista dell’indagine clinica, in questo articolo abbiamo visto come, sia per l’MDR che per la ISO 14155, lo sperimentatore sia l’attore non protagonista in scena (spoiler: è il paziente il protagonista). Senza gli sperimentatori, gli studi non partirebbero mai davvero e il CIP resterebbe un elegante documento PDF da poter appendere al muro. Pertanto, la prossima volta che qualcuno si riferirà al PI come “quello che firma il consenso”, sentitevi autorizzati a dissentire educatamente e, se riuscite a citare almeno un riferimento alla ISO 14155, anche questa volta vi siete guadagnati un bello spritz.

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